Siamo specializzati nel settore turistico con particolare riguardo alle Agenzie di Viaggio e ai Tour Operator, offrendo un supporto concreto e continuo nella gestione fiscale e contabile e societaria.
Siamo esperti nelle problematiche specifiche del settore, dalle operazioni UE ed extra-UE alla corretta applicazione del regime IVA 74-ter, aiutandoti a evitare errori e ottimizzare i margini.
– Gestione completa del regime IVA 74-ter
– Consulenza fiscale specifica per agenzie di viaggio
– Supporto nella gestione delle operazioni UE ed extra-UE
– Contabilità e adempimenti fiscali
– Ottimizzazione del margine e riduzione del carico fiscale
– Assistenza continua e aggiornamenti normativi
–Agenzie di viaggio
–Tour operator
–Operatori del settore turistico
–Attività che lavorano a supporto di operatori turistici
Lo Studio Leschiera vanta oltre 30 anni di esperienza nella consulenza fiscale e contabile, con una specializzazione consolidata nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
Seguiamo quotidianamente numerosi operatori del settore turistico, affrontando casistiche reali e complesse legate al regime IVA 74-ter, alla gestione delle operazioni UE ed Extra-UE e alle dinamiche fiscali tipiche del comparto travel.
Questa esperienza diretta ci consente di offrire una consulenza basata non solo sulla normativa, ma su un aggiornamento continuo e operativo, indispensabile in un settore soggetto a frequenti evoluzioni interpretative e fiscali.
Le agenzie di viaggio e i tour operator possono operare in due distinti regimi IVA:
il regime IVA ordinario, per la vendita di servizi singoli non
preacquisiti e per i ricavi di intermediazione;
il regime IVA speciale di cui all’articolo 74-ter del D.P.R.
633/1972, per la vendita di pacchetti turistici o per la
vendita di servizi singoli preacquisiti.
Si tratta di un sistema complesso che richiede competenze specifiche per evitare errori fiscali e sanzioni.
Il regime IVA 74-ter si applica quando l’agenzia o il tour operator organizza e vende pacchetti turistici che includono almeno due servizi (es. trasporto + alloggio).
Non si applica invece alle semplici attività di intermediazione.
Nel regime del margine, l’IVA non si applica sul prezzo totale del viaggio ma solo sulla differenza tra:
– prezzo di vendita
– costi diretti del viaggio
Questo rende la gestione contabile più complessa rispetto ad altri settori.
Non è obbligatorio, ma è altamente consigliato.
La contabilità delle agenzie di viaggio è tra le più complesse in ambito fiscale, a causa della presenza di:
Per questo è fondamentale affidarsi a un commercialista esperto nel settore travel.
La legge di bilancio 2026 ha esteso al settore turistico la disciplina dell’art. 25-bis del DPR 600/73, rendendo obbligatoria, con effetto dal 1° maggio 2026, l’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni derivanti dall’attività di intermediazione.
La ritenuta si applica alle provvigioni riconosciute da fornitori italiani per attività di intermediazione turistica su corrispettivi riferibili alla vendita di pacchetti turistici, alla prenotazione alberghiera, all’intermediazione di servizi accessori e all’organizzazione di escursioni.
In termini di obblighi amministrativi tra un tour operator e un’agenzia di viaggio non sussistono differenze sostanziali.
Tuttavia, da un punto di vista sostanziale e operativo, occorre tenere conto di alcune specificità:
Il tour operator, normalmente, è l’organizzatore e venditore diretto di pacchetti turistici. Organizza, combina e mette insieme i vari servizi turistici (trasporto, alloggio, visite guidate, ecc.) in un unico prodotto da offrire al cliente finale. Può vendere direttamente o tramite agenzie di viaggio come mandatari. Essendo il titolare del pacchietto turistico assume la responsabilità diretta dell’organizzazione del viaggio e della qualità dei servizi offerti e ne risponde direttamente nei confronti del viaggiatore.
L’agenzia di viaggio può svolgere due funzioni principali:
Può agire da agenzia organizzatrice acquistando servizi da terzi e rivendendoli come pacchietto turistico; in questo caso, l’agenzia assume un ruolo simile al tour operator
oppure
può agire come intermediario tra il cliente e il tour operator o altri fornitori, senza assumere la titolarità del pacchetto o dei servizi. In questo caso, vende il pacchetto o i singoli servizi senza assumersi responsabilità dirette sull’organizzazione.
L’agenzia di viaggio, quindi, può essere un semplice intermediario o un vero e proprio organizzatore, a seconda del tipo di attività svolta.
Sotto il profilo fiscale, da un punto di vista dell’IVA il tour operator, organizzando in proprio il pacchetto turistico, opererà sistematicamente in regime 74/ter mentre l’agenzia di viaggio opererà in tale regime quando si comporta da agenzia organizzatrice, mentre sarà soggetta al regime IVA ordinario se opera come intermediario.
Nel regime 74-ter, non è possibile detrarre in modo analitico l’IVA sugli acquisti, in quanto l’imposta viene scorporata dal margine tra i corrispettivi di vendita e i costi che compongono la pratica.
Questo è uno degli aspetti più critici e complessi nella gestione fiscale del settore in quanto non tutte le operazioni sono imponibili ai fini dell’IVA e variano in base alla territorialità.
Per aprire un’agenzia di viaggi o un tour operator è necessario, in primo luogo, scegliere la forma giuridica che meglio si adatta alle prorpie esigenze (impresa individuale, società di persone o società di capitali).
Questo è un passaggio cruciale che influisce sia sui profili di responsabilità che su quelli fiscali e organizzativi. La decisione deve essere ponderata in base a diversi fattori, quali il livello di rischio imprenditoriale, il capitale disponibile, la dimensione prevista dell’attività e le esigenze di gestione e crescita.
Dopo aver scelto la forma giuridica più idonea occorrerà presentare la comunicazione unica telematica alla CCIAA competente (ComUnica) per l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Nel caso di Società, questa operazione è solitamente effettuata dal Notaio. Contestualmente verrà richiesta all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione della partita IVA.
La partita IVA identifica fiscalmente l’impresa e permette di emettere fatture e adempiere agli obblighi tributari (IVA, imposte sui redditi).
Successivamente all’iscrizione dell’impresa individuale o della società nel registro delle imprese, per poter iniziare l’attività, si dovrà presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP del Comune competente.
La SCIA serve a comunicare l’inizio dell’attività e il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa (organizzativi, professionali, economico-patrimoniali). Nel caso di segnalazione di inizio attività per un agenzia di viaggio o di un tour operator si dovrà comunicare la nomina del Direttore Tecnico.
Sempre all’interno della SCIA dovranno essere riportati gli estremi della polizza assicurativa obbligatoria per garantire la copertura di eventuali danni ai clienti (polizza responsabilità civile verso terzi) e del fondo di garanzia obbligatorio per la tutela dei clienti in caso di insolvenza.
La mancata presentazione della SCIA può comportare sanzioni e impedire l’esercizio dell’attività.
La complessità degli obblighi, sia in fase di avvio che di gestione di un’agenzia di viaggio o di un tour operator, richiede un’assistenza qualificata e costante, che il nostro Studio mette a disposizione per garantire sicurezza e conformità.
La fiscalità del settore turistico è complessa perché comprende:
Questo rende indispensabile una gestione contabile strutturata e specializzata.
Studio di commercialisti a Torino con oltre 30 anni di esperienza in consulenza fiscale e societaria.
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